Esonero 1,2% lavoratori dipendenti. Il Dl. 9 agosto 2022, n. 115 ha introdotto un aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (0,8%), per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Il messaggio di riferimento 4009 del 2022 dell’INPS ha fornito dei chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già indicati dal 3499 del 26 novembre 2022. L’Istituto chiarisce anche che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Con riguardo alla tredicesima il messaggio in argomento, l’INPS ha affermato che l’integrazione dell’1,2% è applicabile anche ai ratei della tredicesima mensilità di competenza da gennaio a giugno 2022, se erogati dal periodo di paga da luglio 2022. Operativamente, i datori di lavoro che non hanno ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio a settembre 2022, possono fruire direttamente dell’esonero del 2% a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022, validando il codice causale in uso “L095”.
Esonero 1,2% lavoratori dipendenti.