Emergenza COVID-19 e validità formulari A1. L’INPS con il messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020 rende noti i chiarimenti resi ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla legislazione applicabile e sulla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, in conseguenza alle misure di restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori per contenere la diffusione del virus COVID-19.
Per quanto riguarda i formulari A1 rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio Economico Europeo, ai sensi degli art. 11 e 12 del regolamento CE n. 883/2004, con scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, nel caso in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, la loro validità si estende fino alla fine della emergenza fissata al 31 luglio 2020, anche in assenza di una espressa deroga in tal senso.
Invece, per quei lavoratori che prestano attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del regolamento CE n. 883/2004 stabilisce che, per la determinazione della legislazione applicabile bisogna fare riferimento “all’attività prevalente” esercitata, assumendo rilievo la valutazione dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta.
Qualora il lavoratore fosse costretto a rimanere nello Stato estero ospitante, la sopra menzionata percentuale potrebbe variare determinando l’applicazione di una diversa legislazione previdenziale.
Per tali ragioni, la validità dei formulari A1 rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio Economico Europeo, prima dell’emergenza Covid-19, dovranno ritenersi validi a prescindere dalla percentuale di attività complessivamente svolta.
Fonte: INPS
Emergenza COVID-19 e validità formulari A1