Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Con la risposta n. 520 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio del 2014, da ultimo modificato dalla legge 145/2018.

La società istante dichiara di aver realizzato nel 2018 un progetto di ricerca e sviluppo per il quale intenderebbe fruire del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto-legge 145 del 2013 e successive modifiche.

L’istante specifica di aver sottoscritto un contratto con l’ingegnere X provvedendo alla corresponsione di un importo, ulteriore rispetto al compenso per l’esecuzione dell’incarico oggetto del contratto, a titolo di rimborso spese per viaggi e alloggi, effettuati per eventuali trasferte lavorative richiesti dal committente.

La società istante chiede se ai fini della quantificazione dell’agevolazione ad essa spettante nell’anno 2018 possa considerare nell’ambito dei costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo eseguite dall’ingegnere X anche quelle sostenute a titolo di trasferta.

In merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che, il comma 1 dell’articolo 3 attualmente in vigore, prevede un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” in misura pari al 25  per cento “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2015”.

Al riguardo è stato chiarito che “i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono astrattamente rientrare nella categoria dei costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca “extra-muros””.

I contratti di ricerca “extra-muros”, ai fini dell’ammissibilità dei relativi costi, devono contenere l’impegno a svolgere attività di ricerca e sviluppo e devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente. I costi sono considerati ammissibili “nella misura congrua e pertinente” purché i risultati di ricerca siano acquisiti nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

Nel caso specifico i “viaggi di lavoro” non risultano collegati all’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto. Ma ciò non esclude che l’istante possa dimostrare che siano strumentali allo svolgimento della stessa, considerandoli, solo in tale ipotesi, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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