Condotta antisindacale anche ai collaboratori. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 28 marzo 2021 ha affermato l’esistenza della condotta antisindacale di un’azienda la quale aveva inviato un video messaggio a tutti i propri collaboratori autonomi un video messaggio con il quale si invitavano ad iscriversi ad una associazione sindacale e a darne notizia all’azienda in modo da velocizzare la stipula di un accordo collettivo.
Il Tribunale ravvisa la condotta antisindacale dell’azienda constatando che il video messaggio faceva riferimento ad un’associazione di rappresentanza dei lavoratori quale interlocutore indispensabile nella definizione delle regole collettive applicabili al rapporto.
Inoltre, il Tribunale constata che l’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 ha esteso l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione di natura personale intercorsi con committenti che ne organizzano la prestazione lavorativa. A parere del giudice tale norma di applica anche nei confronti della prestazione d’opera occasionale riferendosi a tutte le collaborazioni personali, continuative e organizzate dal committente.
Il secondo argomento a favore dell’accoglimento del ricorso risiede nella condotta aziendale e secondo il Tribunale è stato violato l’articolo 17 dello Statuto dei Lavoratori norma che vieta all’imprenditore di sostenere le associazioni sindacali e l’articolo 8 nella parte in cui vieta al datore di lavoro di raccogliere informazioni sulle scelte sindacali del personale.
Condotta antisindacale anche ai collaboratori