Chiarimenti convalida dimissioni padre. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 749/2020 fornendo alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55 D.Lgs. 151/2001.
I chiarimenti nascono dalla disposizione che prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Si rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto della lettera della norma e ciò in conformità alla sua ratio che risiede ina una tutela rafforzata.
Ai fini della convalida il datore di lavoro deve essere a conoscenza della situazione familiare del lavoratore in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse per finalità anche diverse dalla fruizione del congedo.
Si ritiene che la convalida delle dimissioni debba essere sempre effettuata a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità provvedendo anche a verbalizzare una dichiarazione del lavoratore in cui si evidenza che il lavoratore è a conoscenza della propria situazione familiare.
Fonte: INL
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