Cassazione: conciliazione di lavoro impugnabile per le voci non richieste. Con ordinanza n. 20913/2020, la Corte di Cassazione, ha affermato che “la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all’art. 2113 c.c., mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto ai quali l’intervento del giudice non può esplicare alcuna efficacia sanante od impeditiva.“.
La sentenza suddetta, pur se riguardante la conciliazione in giudizio, a livello di principio giuridico, si riferisce anche alle conciliazioni che avvengono nelle c.d. “sedi protette”, ai sensi degli articoli 410 e 411, e a quelle che avvengono in sede monocratica ex art. 11 del Decreto Legislativo n. 124/2020.
Fonte: Corte di Cassazione
Cassazione: conciliazione di lavoro impugnabile per le voci non richieste