Con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2014 l'Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo legato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Con la sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, tranne nel caso di decesso del familiare o del convivente, il lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza mettere il datore di lavoro nelle condizioni di poter controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni addotte, in quanto ciò impedirebbe l'™esercizio del potere, spettante al datore di lavoro, di direzione e i organizzazione dell'impresa, con pregiudizio anche per gli altri lavoratori.
Tale condotta del lavoratore giustifica, quindi, l'eventuale licenziamento dello stesso.
Niente sanzioni in caso di non compilazione della parte Inail, e in caso di invio in ritardo delle certificazioni di redditi che non confluiscono nel 730, queste le due importanti precisazioni fornite oggi con un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate
A seguito del superato controllo preventivo di regolarità contabile della Corte dei Conti, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale della direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 23 gennaio 2015, che regola la disciplina delle assunzioni incentivate di giovani tra i 15 e i 29 anni ampliandone la portata.
Con la Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, l'Inps chiarisce le disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all'introduzione del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti, indicandone i requisiti e la modalità di accesso, ovvero in generale provvede a fornire istruzioni circa la portata operativa della nuova normativa.
Fonte: Inps
E'stato firmato in data 10 febbraio 2015 il decreto che permette di rendere operativa l'agevolazione del bonus di 960 euro annui, introdotto dall'art. 1 comma 125 e seguenti della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, da corrispondere mensilmente per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus è previsto fino al terzo anno di età e in base all'indicatore della situazione economica equivalente della famiglia, previa richiesta all'Inps. Nel caso di un Isee inferiore a 7000 euro, l'importo del beneficio annuale raddoppia.
Con la risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni per le compensazioni in F24 dei crediti dei sostituti di imposta, indicando i nuovi codici tributo.
Dalla sentenza n. 2138 del 5 febbraio 2015, emerge la responsabilità attribuita dalla Corte di Cassazione al datore di lavoro che non assicura condizioni adeguate di lavoro, a seguito dell'inadempimento dello stesso agli obblighi di sicurezza.