Assegno di maternità dello stato per lavoratori extracomunitari. L’INPS, con messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, specifica, a seguito di un ampliamento, i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE utili per accedere all’Assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
Nello specifico, hanno diritto ad accedere all’assegno di maternità in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
-familiari titolari di carta di soggiorno, di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
– familiari titolari di carta di soggiorno, di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
– titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
–titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L’Istituto previdenziale specifica che, per l’anno 2022, l’assegno è pari a euro 2.183,77 e che, per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento, l’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente.
Infine, l’INPS ricorda che l’assegno in questione può spettare in misura intera se non è stato corrisposto qualsiasi altro trattamento economico di maternità oppure in modalità ridotta qualora l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.
Assegno di maternità dello stato per lavoratori extracomunitari.