ANF: iscritti alla Gestione Separata. I lavoratori c.d. parasubordinati, come noto, si differenziano dai lavoratori dipendenti per assenza del vincolo di subordinazione e dai lavoratori autonomi per mancanza di un’organizzazione di mezzi.
Ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata INPS, sono riconosciute comunque delle tutele previdenziali tra cui il diritto ad ottenere gli assegni al nucleo familiare.
Tali lavoratori devono presentare richiesta all’INPS e il pagamento è effettuato direttamente dall’Istituto; è escluso il pagamento tramite il committente.
Al pari degli altri lavoratori, l’importo dell’assegno varia in relazione al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare in base a quanto stabilito dalle tabelle reddituali che ogni anno l’INPS pubblica.
Il nucleo familiare può essere composto da:
- il richiedente;
- il coniuge non separato legalmente (in questo caso non rileva la situazione reddituale);
- i familiari fiscalmente a carico.
Ai fini ANF rientrano nel nucleo familiare i seguenti soggetti: figli o equiparati di età inferiore ai 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni e solo nei nuclei familiari numerosi), universitari (fino a 26 anni) e inabili a lavoro.
Si ricorda che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività di lavoro parasubordinato, per almeno il 70% del reddito stesso.
Gli ANF spettano ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata, per tutto il periodo coperto da contribuzione. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito oppure nella composizione del nucleo familiare, dovrà essere comunicata entro il limite di 30 giorni.