Arrivano le indicazioni dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con la circolare n.33 che reca le indicazioni per la sospensione del pagamento dei premi e della ripresa degli stessi.
I soggetti interessati alla circolare sono tutti coloro che in qualche modo hanno dovuto cessare anche temporaneamente la loro attività commerciale nei giorni delle alluvioni o per un periodo prolungato. Elemento strutturale è che siano attività economiche dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
La sospensione è quindi rivolta alle posizioni assicurative territoriali (PAT) dei territori interessati.
L’azienda dovrà fare richiesta sul portale INAIL, voce “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”, codici 269,270 e 271.
Le quote sospese dei mesi interessati dalle alluvioni dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il prossimo 20 novembre.