Il Decreto Omnibus (art. 3, D. Lgs. 148/2026) definisce la disciplina fiscale applicabile ai differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai liberi professionisti. Attraverso l’inserimento dei commi 3-quater e 3-quinquies all’articolo 54 del TUIR, tali componenti vengono ricondotti alla fattispecie dei redditi di lavoro autonomo, in coerenza con il principio di onnicomprensività che regola la determinazione della relativa base imponibile.
Sotto il profilo impositivo, i differenziali positivi non concorrono alla formazione del reddito complessivo soggetto ad IRPEF, ma sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%. Ciò determina una separazione tra il trattamento fiscale, regolato dall’imposta sostitutiva, e quello previdenziale, per il quale il componente mantiene la rilevanza di reddito da lavoro autonomo ai fini del calcolo della contribuzione dovuta alle Casse professionali.
La quantificazione del differenziale varia in base alle modalità di impiego del credito. In caso di cessione a terzi, la somma imponibile corrisponde alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto. Per i crediti utilizzati direttamente in compensazione mediante modello F24, il calcolo avviene secondo un criterio proporzionale che attribuisce a ciascun periodo d’imposta la quota di costo riferibile all’importo effettivamente compensato.
Entrata in vigore ed efficacia temporale vedono l’applicazione del nuovo regime per gli acquisti effettuati a partire dal 12 agosto 2026, con facoltà per il contribuente di applicare la disciplina in via retroattiva ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per gli anni pregressi l’esercizio dell’opzione richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa, facoltà preclusa nei casi di omessa dichiarazione.
L’eventuale opzione per l’applicazione retroattiva comporta implicazioni per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026. La rideterminazione del reddito del 2024 può incidere sui parametri della proposta concordataria originaria, determinando la decadenza dal regime qualora lo scostamento risulti superiore al 30%. Le verifiche di convenienza dell’opzione retroattiva richiedono pertanto la valutazione sia degli aspetti fiscali sia dei riflessi sulle posizioni dichiarative e sui concordati in corso.

