La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto e sui meccanismi di adesione ai fondi di previdenza complementare.
Quello introdotto dal legislatore è un cambio rilevante rispetto alla precedente disciplina e per molte aziende avrà un impatto gestionale significativo.
Le due modifiche introdotte seguono, in realtà, i cambiamenti che hanno interessato, nel tempo, la funzione del TFR: da strumento di sostegno economico nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a strumento di integrazione della pensione pubblica.
Già con la riforma della previdenza complementare era stato messo a segno un primo step.
Entrata in vigore nel 2007, ha riconosciuto al lavoratore la possibilità di scegliere se mantenere il TFR presso il datore di lavoro o destinarlo a una forma pensionistica complementare entro sei mesi dall’assunzione.
Ora il Legislatore interviene, da un lato, sull’obbligo di versamento del TFR al fondo INPS e, dall’altro, sul meccanismo di adesione alla previdenza complementare.
Versamento del TFR al Fondo INPS
Il primo intervento del Legislatore riguarda l’obbligo di versamento del TFR al fondo INPS ed incide sulla platea dei datori di lavoro interessati dall’adempimento.
Il comma 203 della Legge di Bilancio 2026, infatti, estende l’obbligo di versamento anche alle aziende che raggiungono la soglia dei cinquanta dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività, superando la precedente impostazione che limitava l’obbligo alle imprese già oltre la soglia al momento dell’avvio dell’attività.
Viene, tuttavia, previsto un regime transitorio per il biennio 2026/2027 che fissa la soglia a sessanta dipendenti.
La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e riguarderà le sole quote di TFR maturande. Per la piena operatività della misura nonché per i necessari chiarimenti sulla platea dei destinatari si dovranno attendere le istruzioni dell’INPS.
La previdenza complementare
La seconda modifica riguarda il meccanismo di adesione alla previdenza complementare. Il comma 204 della Legge di Bilancio 2026 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i lavoratori di prima assunzione.
L’adesione avverrà in favore della forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, sia nazionale che territoriale o aziendale. In presenza di più fondi, il TFR sarà destinato al fondo a cui risultano iscritti più lavoratori. In assenza di disciplina collettiva, il Trattamento di Fine Rapporto confluirà presso il fondo residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85.
Viene fatto salvo il diritto di rinuncia del lavoratore che potrà decidere di non aderire al meccanismo automatico o scegliere un altro fondo entro 60 giorni dall’assunzione.
La ratio del legislatore appare essere quella di evitare che l’inerzia del lavoratore si trasformi in una rinuncia alla previdenza complementare orientando, dunque, la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto verso una scelta considerata funzionale alla tutela del reddito futuro dei lavoratori.
Conclusioni
In attesa dei chiarimenti da parte degli enti e, dunque, della piena operatività delle due misure le aziende possono sicuramente cominciare ad informare i dipendenti.
Sebbene non vi sia un obbligo esplicito in tal senso, si ritiene opportuno, intanto, veicolare il cambiamento con apposita comunicazione aziendale. In questo modo il dipendente potrà valutare dove destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto ed eventualmente quale fondo di previdenza complementare risponda maggiormente alle sue esigenze.
Nel complesso, comunque, le misure introdotte puntano a rafforzare la previdenza complementare valorizzando il TFR e riducendo il rischio di scelte individuali inconsapevoli lasciando, al tempo stesso, al lavoratore il diritto di rinuncia e di modifica nel tempo delle proprie opzioni a livello previdenziale.
Edoardo Todrani
La Rocca e Associati S.p.A.
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