27 Luglio 2024

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Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi

Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi. Come noto, l’articolo 1 D. lgs. 207 del 28 marzo 1996, a partire dal 1 gennaio 1996, istituisce “un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa”.

L’INPS con la circolare n. 111/ 1996 precisava già i requisiti necessari all’accesso all’indennizzo, individuandoli in:

  • 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne”;
  • iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”;
  • cessazione definitiva dell’attività commerciale”;
  • riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale”;
  • cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ovvero la legge di stabilità per il 2019, a partire dal 1 gennaio 2019, l’indennizzo per le Aziende commerciali in crisi diviene strutturale.

STABILIZZAZIONE INDENNIZZO

L’INPS, con circolare n. 77 del 24 maggio 2019, fornisce chiarimenti in merito alla stabilizzazione del suddetto indennizzo.

L’INPS individua nei soggetti che esercitano le seguenti attività i destinatari dell’indennizzo:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
  • titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
  • procacciatori d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, ecc.

Il titolare dell’attività potrà beneficiare dell’indennizzo, “solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività”.

L’indennizzo, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, e sopra brevemente ricapitolati, spetterà “dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda”.

L’INPS, inoltre precisa che, per fruire dell’indennizzo in questione vi è la necessità che “gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali” provvedano al versamento “dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%”.

TRASMISSIONE DOMANDA

La domanda, potrà essere presentata online tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti” reperibile al seguente percorso “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”. L’interessato, potrà inoltre presentare domanda anche attraverso “Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS”.

Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi

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