3 Novembre 2024

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Sanzioni Cu 2017: la disciplina e le ipotesi di ritrasmissione

Come noto, il sostituto d’imposta che non consegni la certificazione unica è soggetto ad una sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro (ex art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 471/1997) che si applica anche nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni con dati incompleti o non veritieri.

Tenuto conto della trasmissione telematica, è prevista, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del D.lgs. 472/1997.

Inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista del 7 marzo.

Sul punto si ricorda che l’art. 21 del D.Lgs 158/2015 (revisione del sistema sanzionatorio), ha modificato il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.

Nello specifico, per ogni Cu, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Invece, nelle ipotesi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non trova applicazione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Se la certificazione corretta è ritrasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

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