Ravvedimento operoso
La possibilità di effettuare il ravvedimento operoso è riconosciuta entro un lasso di tempo ben definito, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il ravvedimento è ammesso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In ogni caso è possibile fruire dell’istituto del ravvedimento per violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica. Inoltre, il ravvedimento resta utilizzabile per le violazioni commesse in periodi d’imposta diversi da quelli contestati.
Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti:
- le previste sanzioni ridotte, in relazione alla specifica violazione;
- gli interessi al tasso legale del 2,5%, per le sole violazioni relative ai versamenti.
Il pagamento della sanzione ridotta va eseguito contestualmente al pagamento del tributo omesso e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il termine “contestualmente” va inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale in cui è possibile effettuare il ravvedimento; in caso contrario il ravvedimento non si ritiene perfezionato.
Violazioni “ravvedibili”
Per quanto di nostro interesse, potranno essere regolarizzate entro il 20 settembre 2013 le violazioni connesse:
- all’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate; in tal caso, oltre agli interessi e alle ritenute omesse, è dovuta la sanzione in misura ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzione ordinaria del 30%);
- all’omessa effettuazione delle ritenute; in tal caso, oltre agli interessi è dovuta la sanzione in misura ridotta pari al 2,5% (un ottavo della sanzione ordinaria del 20%);
- all’infedele presentazione del modello 770/2012; in tal caso è dovuta la sanzione in misura ridotta pari ad euro 32 (un ottavo della sanzione ordinaria di euro 258) oltre alla sanzione di euro 6 (un ottavo della sanzione ordinaria di euro 51) per ogni percipiente non dichiarato; se non sono state versate le ritenute è necessario procedere anche al versamento di quanto omesso, oltre agli interessi ed alla sanzione in misura ridotta del 12,50% (un ottavo della sanzione ordinaria pari al 100% delle ritenute omesse).
In conclusione, si segnala che nel caso in cui non si proceda alla presentazione entro il 20 settembre 2013 del modello 770/2013, tale violazione potrà essere regolarizzata entro 90 giorni (19 dicembre 2013) con il pagamento della sanzione ridotta di 25 euro (un decimo del minimo di 258 euro).