16 Maggio 2024

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Premio 100 euro: dentro la malattia fuori lo smart working

Premio 100 euro dentro la malattia fuori lo smart working

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO: RISOLUZIONE 18/E DEL 9 APRILE 2020

Il premio di 100 euro verrà riconosciuto se il dipendente è stato in malattia, mentre se ha continuato a prestare la propria attività in smart working, il premio non competerà. E’ la sintesi a cui si arriva dalla lettura delle risposte 4.4 e 4.5 della circolare 8/e del 3 aprile 2020. Ricordiamo che l’articolo 63 del D.L. n. 18/2020 prevede che ai lavoratori, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La circolare n. 8/e interviene sul punto e dirime alcuni punti, con argomentazioni piuttosto confuse e per alcuni aspetti contraddittorie. A sorprendere, infatti, non è l’esclusione dello smart working, su cui la maggior parte dei commentatori è stata finora d’accordo, sia alla luce del tenore letterale della norma che dello spirito della disposizione che sembra premiare quei lavoratori che sono stati maggiormente esposti al rischio epidemiologico recandosi al lavoro. Tale interpretazione, volta ad escludere lo smart-working, lascia comunque alcuni dubbi, non per le finalità che sono chiare, ma per il fatto che la formulazione utilizzata dal legislatore non è delle migliori per esprimere questo intendimento. Quando il legislatore, infatti, quando scrive nell’art. 63 del Dl 18/2020 che il premio è “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”, si dà per scontato che la sede di lavoro sia la sede fisica della società. Ricordiamo, però, che il lavoratore agile, secondo definizione legale, ex comma 1 art. 18 della L. 81/2017, parla di rapporto di lavoro svolto senza “precisi vincoli di orario e luogo di lavoro”, e continua il legislatore “La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima dell’orario di lavoro giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Da un punto di vista giuslavoristico, come si può dire che un lavoratore agile che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una delle sedi possibili, non abbia lavorato presso la “propria sede di lavoro”?

Come dicevamo, però, non sorprende tanto questa esclusione, che era annunciata, ma il fatto che l’Agenzia nella risposta 4.4 della circolare 8/e fa salvi dal computo del bonus i periodi di ferie, malattia e congedi retribuiti, che quindi verrebbero equiparati al lavoro svolto presso la sede, ai fini della determinazione del premio. Forse si tratta di un mero errore, dovuto alla fretta del momento, in quanto l’Agenzia nella seconda frase della risposta riesce a fare un’affermazione per poi smentirsi, infatti leggiamo: “Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia.

Quindi all’inizio della frase viene sancito il condivisibile principio secondo cui va premiata l’effettiva prestazione lavorativa, ma poi indica di escludere sia a numeratore che a denominatore tali assenze, di fatto rendendole neutre.

Seguendo questa indicazione ci potremmo trovare in questa assurda situazione, in cui un dipendente che lavora un solo giorno e il restante periodo è in malattia prenderà i 100 euro di premio.  

Facciamo un altro esempio pratico. Consideriamo che un dipendente abbia un orario teorico nel mese di marzo di 176 ore (ipotesi di orario di lavoro di 8 ore dal lunedì al venerdì). Il dipendente ha prestato attività lavorativa nella prima settimana per 40 ore, mentre i rimanenti giorni è stato in malattia (136 ore). Ai fini del riproporzionamento del premio di 100 euro dovremmo fare la seguente operazione 100 moltiplicato per le ore lavorate, 40, diviso le ore lavorabili nel mese anch’esse pari a 40 (visto che in base alla circolare n. 8/e la malattia non si considera né al numeratore né al denominatore):

Tale operazione darà un risultato di premio spettante pari a 100 euro, in coerenza con l’affermazione dell’Agenzia (“non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia”). Logica vorrebbe, invece, che i 100 euro in caso di mancata prestazione presso la sede, anche per malattia, fossero divisi per il numero delle ore del mese (176) e moltiplicati per le sole ore lavorate (40), ottenendo così un premio spettante di euro 22,76, nel rispetto del principio affermato sempre dall’Agenzia secondo cui la finalità della norma è quella di “premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro”. Speriamo che l’Agenzia possa tornare sul punto chiarendo il proprio intendimento.

La redazione con la collaborazione di Daniele La Rocca – La Rocca e Associati SpA

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