A seguito dell’emanazione dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i quali hanno novellato la disciplina sugli aiuti di importanza minore, l’Inps, con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione degli aiuti “de minimis” erogati dall’Istituto.
Entrando nel dettaglio, la predetta circolare precisa che le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano i nuovi Regolamenti circa il regime “de minimis” e per le quali sarà, dunque, necessario adottare il nuovo modello sono le seguenti:
- a) sgravio contributivo del 100% per l’assunzione di apprendisti, previsto dall’articolo 22 L. n. 183/2011;
- b) incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, previsto dall’articolo 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012;
- c) incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (circolare n. 115/2011); come precisato dall’Istituto con riferimento a tale agevolazione, in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico “GIOV-GE”, i datori di lavoro interessati dovranno inviare la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente dovranno inoltrare la dichiarazione “de minimis” secondo il fac- simile allegato alla circolare n. 102/2014 , avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale.