Il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, istituisce una nuova procedura deflattiva del contenzioso in materia di lavoro e modifica di conseguenza l’art. 2113 del codice civile.
La nuova Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.
L’iter procedurale del nuovo istituto è contenuto nel suddetto D.L., e precisamente negli artt. da 2 a 11.
Possiamo brevemente accennare che, la convenzione di negoziazione deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve:
- a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
- b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
Inoltre, l’accordo che compone la controversia, il quale deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo.
Per maggiori dettagli in merito alla disciplina del nuovo istituto, si rinvia al testo del D.L. n. 132/2014.
Fonte: Gazzetta Ufficiale