6 Maggio 2024

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Licenziamento: il contratto collettivo non vincola il giudice

Licenziamento: il contratto collettivo non vincola il giudice. In relazione al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non può considerarsi vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste nel CCNL di riferimento, poiché deve essere il giudice di merito ad esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento e verificare la loro sussistenza e di conseguenza valutare se il comportamento del lavoratore giustifichi o meno la sanzione espulsiva.

Il caso: all’interno dei locali dell’impresa si verifica un diverbio tra operai; uno di essi colpisce l’altro con un calcio al di sotto del ginocchio. Ai sensi dell’articolo 52, lettera J) del CCNL chimica e chimico-farmaceutica, la società datrice di lavoro decide di procedere a licenziamento in tronco.

Il giudice di merito rigetta l’istanza del datore di lavoro, dichiarando illegittimo il licenziamento, riferendosi al CCNL che considera come necessario in tale casistica un “grave perturbamento della vita aziendale”.

Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’appello che ha avallato la valutazione espressa dal primo giudice, dunque, ritenendo il fatto non idoneo a recare un “grave perturbamento della vita aziendale”.

A questo punto la società datrice di lavoro ha proposto ricorso alla Suprema Corte ottenendo l’annullamento della sentenza di secondo grado, in base alle seguenti considerazioni:

Non può considerarsi vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dai contratti collettivi nella individuazione delle condotte costituenti giusta causa; spetta al giudice di merito esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento, verificare l’effettiva sussistenza degli stessi ed infine valutare se tali fatti giustifichino o meno la sanzione espulsiva ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Nel giudizio in esame “è del tutto mancata l’analisi della corte territoriale circa la valutazione della gravità della condotta contestata e della proporzionalità della sanzione espulsiva

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte D’appello in diversa composizione, al fine di procedere ad un nuovo giudizio nel rispetto dei principi di diritto indicati dalla sentenza di rinvio.

Licenziamento: il contratto collettivo non vincola il giudice

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