La Corte di Cassazione con sentenza n. 21265 del 28 agosto 2018 ha sancito il principio in base al quale è necessaria la corrispondenza tra quanto contenuto nella lettera di contestazione e quanto riportato nella comunicazione di licenziamento.
Per la Corte, qualora non vi sia la suddetta corrispondenza, si verifica la fattispecie del vizio sostanziale che comporta il reintegro del lavoratore con conseguente risarcimento.
Fonte: Corte di Cassazione