Con il Messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017, l’Inps fornisce fornisce chiarimenti operativi per la gestione del lavoro accessorio, abrogato dal Decreto Legge n. 25/2017, durante il periodo transitorio.
La norma prevede, infatti, che i vouchers per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Tenuto conto della nuova normativa, l’Istituto specifica che saranno utilizzabili tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017. Le prestazioni lavorativa, in questo caso, dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017.
Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.
L’Inps precisa che, per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
Fonte: Inps