La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un autotrasportatore contro un suo ex datore di lavoro, che non aveva considerato l’indennità di trasferta nel calcolo del trattamento di fine rapporto, stabilisce che la stessa, nel caso in cui rappresenti un elemento strutturale della retribuzione ed abbia quindi carattere retributivo e non restitutorio, sia da computare nel Tfr.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16142 del 15 luglio 2014, ha stabilito che l’indennità di trasferta corrisposta in maniera fissa e forfettizzata, con lo scopo di compensare il disagio derivante dalla trasferta e non avente quindi natura risarcitoria (rimborso spese), rientra, limitatamente alla parte retributiva, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, come tra l’altro stabilito dal CCNL Autotrasporto. Quest’ultimo prevede infatti che, qualora l’indennità di trasferta venga erogata in misura superiore ai limiti di esenzione ex art. 51, comma 5 del TUIR, la differenza abbia natura retributiva e sia computabile nel TFR.