L’Inps, con la circolare n. 65 del 2 aprile 2015, nel ribadire i termini di scadenza per il rispetto dell’obbligo di unicità della posizione contributiva aziendale, fornisce indicazioni volte a favorire l’applicazione delle predette disposizioni agli enti ad articolazione territoriale il cui assetto risulti fondato su criteri di autonomia organizzativa e gestionale ed alle realtà aziendali la cui organizzazione dei sistemi informativi presenta oggettivi profili di complessità
Tuttavia, l’Inps ricorda che continueranno a poter operare con distinte posizioni aziendali i datori di lavoro che rientrano in una delle fattispecie previste al par. 3 della circolare n. 172/2010, di seguito richiamate:
- datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi;
- datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;
- imprese armatoriali, per la distinta esposizione del personale, a seconda che ricorra o meno l’applicazione della legge n. 413/1984;
- imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell’impresa.
Infine, l’Istituto ricorda che le attività finalizzate a favorire l’unificazione della posizione contributiva possono comportare, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali e dell’organizzazione interna di impatto particolarmente significativo.
Dette condizioni possono verificarsi: a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione di complessi aziendali, nell’ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l’integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali; per effetto dell’adozione di assetti organizzativi e dei sistemi informativi preordinati a favorire l’accesso e il trattamento delle informazioni inerenti talune categorie di dipendenti (es. dirigenti) esclusivamente ad unità organizzative ovvero di personale specificamente individuati.
FONTE: INPS