L’Inps, con messaggio n. 6534 del 11 agosto 2014, informa che a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia pari, per l’anno 2014, al 11,50%.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e le condizioni per l’accesso al beneficio, si rinvia ai criteri illustrati con la circolare n. 178 del 19 dicembre 2013.
L’ agevolazione contributiva spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303,41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439100.
Inoltre, si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – escluse dalla suddetta riduzione contributiva – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432100 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’INPS, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Fonte: Inps