Con il messaggio n. 2335/2015 l’Inps informa che, con riferimento agli operai agricoli, i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore (incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito) devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola.