13 Settembre 2024

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INPS: lavoratori in esodo (ex art.4 L. 92/2012) – accordo aziendale

p>L’Inps, con il messaggio n. 3088, fornisce chiarimenti in merito all’accordo aziendale ed alla procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 con riferimento ai lavoratori in esodo ex art. 4, L. 92/2012.

La Sede compentente a validare l’accordo è quella presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi (così detta Sede della matricola principale).
Il suddetto accordo accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.

    Nello specifico l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato dall’Inps esclusivamente:

  • nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ipotesi in cui l’accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Invece, l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 non può essere validato dall’Inps se uno o più lavoratori di cui all’accordo non risultino in possesso dei requisiti prescritti e l’accordo non contenga la previsione ex antedi permanenza di validità dell’accordo medesimo.

La prestazione di esodo può essere oggetto anche di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. L’accordo che si perfeziona nell’ambito delle predette procedure non necessita di ulteriori adesioni da parte dei dipendenti interessati.

Se la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifica la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, la Sede della matricola principale non può validare l’accordo, e deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati.

Infatti, le parti stipulanti l’accordo possono – a questo punto ex post- comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti (cfr. citata circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 25 luglio 2013).

A tal fine, il datore di lavoro deve ripresentare sul cassetto previdenziale aziende – avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012)” – la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo in argomento.

La Sede della matricola principale deve di conseguenza inviare al datore di lavoro, sempre tramite PEC, il documento di validazione dell’accordo per i lavoratori in possesso dei requisiti allegando nuovament e il prospetto di quantificazione dell’onere, ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria.

Fonte: Inps

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