Con il messaggio 2778 del 22 aprile 2015 l’Inps conferma che, con riferimento alle indennità pari all’integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro (art. 3, comma 2, L. 92/2012) non è dovuto il contributo addizionale di cui di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.
Quanto sopra perché l’art. 3, co. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 estende alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali solo l’obbligo contributivo di cui all’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Fonte: Inps