L’Inps, con la circolare n. 178 del 21 settembre 2016, fornisce chiarimenti in merito alle pensioni ai superstiti colpite dalla riduzione di cui articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. norma “anti badante”), dichiarata incostituzionale con sentenza n. 174 del 2016.
Nello specifico, viene precisato che le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione non sono più soggette alla suddetta riduzione.
Le pensioni ai superstiti, già liquidate con l’applicazione della riduzione, sono ricostituite d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa e gli arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello dello stesso, tranne in caso di sentenza passata in giudicato. In questa ipotesi gli arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
I trattamenti liquidati con l’applicazione della riduzione che risultano eliminati, sono rideterminate a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.
Fonte: Inps