Con la circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l’Inps illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali alla luce delle novità introdotte dal titolo II del D.lgs. 148/2015.
L’Istituto specifica che i fondi già istituiti o adeguati alla previgente disciplina di cui alla legge 92/2012 devono adeguarsi alle disposizioni del comma 7, dell’articolo 26 del D.lgs 148/2015 entro il 31 dicembre 2015 altrimenti. dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore che occupano più di cinque dipendenti confluiscono nel Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 e ciò comporterebbe un trasferimento dei contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono al fondo di integrazione salariale.
Come precisa l’Istituto, i fondi di solidarietà bilaterale a norma dell’art. 26, c. 9, possono:
a) assicurare una tutela integrativa rispetto alle vigenti prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari nell’ambito di procedure di agevolazione all’esodo;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
L’Inps specifica, inoltre, che ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, i quali hanno già adeguato alla data del 24 settembre 2015 la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall’articolo 26, c. 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 27.
Pertanto, come precisa l’Istituto, i fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano almeno uno dei seguenti assegni:
a) uno ordinario di durata e misura pari all’assegno ordinario di all’art. 30, c. 1;
b) uno di solidarietà di cui all’art. 31 per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
A norma dell’art. 32, c. 2, i fondi bilaterali alternativi possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire fini aggiuntivi ma necessitano, a tal fine, di accordi o contratti collettivi che fissino un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Si applicherà, in caso contrario, la disciplina del Fondo di integrazione salariale.
Fonte: Inps