Con la circolare n. 74 del 5 maggio 2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative in merito alla previsione di cui all’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016, che ha esteso la tutela della prestazione Discoll, introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi,dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015, anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
L’Istituto specifica che la Discoll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante dai rapporti di collaborazione relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
L’indennità è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2016, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile risulti superiore al predetto importo, la misura della Discoll è pari al 75 per cento di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.
La Discoll non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2016.
Per tutte le altre informazioni si rinvia alla circolare in commento
Fonte: Inps