Con il messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, l’Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ai contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici e sindacali.
L’Istituto precisa, infatti, che la domanda di accredito in oggetto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale è necessario ripresentare la domanda entro il 30 settembre di ogni anno di riferimento.
Viene tuttavia prevista un’eccezione in riferimento a “lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante”. Per questi soggetti, la domanda presentata (a pena di decadenza entro il 30 settembre) si intenderà tacitamente rinnovata ogni anno salva espressa volontà contraria dell’interessato.
Infine, di particolare rilevanza risultano essere le modalità di presentazione della documentazione attestante l’inizio del periodo di aspettativa. L’art. 3 D.lgs. 564/1996 sottolinea che «i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa (…) se assunti con atto scritto». L’Inps richiama l’attenzione sulla necessità che venga allegato alla domanda di accredito l’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa.
Ulteriori dettagli e precisazioni dell’Istituto sono consultabili nel suddetto messaggio.
Fonte: Inps