L’Inps, con la circolare n. 143 del 30 luglio 2015 specifica che, come previsto dall’art. 1 della L. 109 del 17 luglio, i benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto spettano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge medesima non erano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Pertanto, chiarisce l’Istituto, le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma in argomento, andranno riesaminate in considerazione di quanto sopra indicato.
Fonte: Inps