Con il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, l’Inps informa che, visto il parere del Ministero, non saranno più erogate prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (relativo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).
Nello specifico le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.
Con riferimento alle richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura dell’Istituto, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.
L’Istituto ricorda inoltre che resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’Istituto erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.
Fonte: Inps