6 Novembre 2024

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INPS: APE – istruzioni operative

Con la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018, l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione e la gestione delle domande di erogazione dell’APE volontaria.

L’Istituto comunica che, In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono ottenere l’APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • Età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • Età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • Età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • Anzianità contributiva non inferiore a venti anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  • Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  • Importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.

Non possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti:

  • titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme assicurative sopra indicate alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla data della domanda di accesso all’APE;
  • per i quali sono previsti requisiti per la pensione di vecchiaia diversi dalla disciplina ordinaria;
  • in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, ovvero alla data della domanda di APE presentata successivamente a quella indicata nella certificazione.

L’APE è compatibile con la percezione della c.d. APE SOCIALE.

Fonte: Inps

 

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