INL: Apprendistato e CIG. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020 con la quale risponde alla richiesta di parere presentata dall’ispettorato interregionale del lavoro di Milano in merito alla possibilità di svolgere l’attività formativa nei periodi di cassa integrazione a zero ore.
Nella nota si evidenzia l’impossibilità di svolgere la formazione durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, poiché in tale periodo risulta sospeso il rapporto di lavoro e l’obbligo formativo.
L’obbligo formativo potrà essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, così come previsto dagli artt. 2, comma 1 e 4 del D.Lgs. 148/2015.
In base a tali disposizioni, alla ripresa delle attività a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato viene prorogato in misura equivalente alle ore di ammortizzatore sociale fruite.
Nel caso, invece, di riduzione dell’attività lavorativa, ferma restando la proroga dell’apprendistato, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, secondo la disciplina introdotta dal decreto della Giunta della regione Lombardia n. 4148/2020.
Fonte: INL
INL: Apprendistato e CIG