Con il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2019, l’Inps fornisce chiarimenti ulteriori sul congedo COVID-19. In particolare, al paragrafo 2 del messaggio l’Istituto si sofferma sulle situazioni di incompatibilità per la fruizione del congedo COVID-19 che possono interessare il congedo COVID-19, in relazione a situazioni che attengono il dipendente richiedente o l’altro genitore.
Fruizione alternata tra i genitori: il congedo non può essere fruito da entrambi i genitori nelle stesse giornate.
Bonus acquisto servizi baby sitting: in caso di richiesta del bonus per i servizi di baby sitting di cui all’art. 23 del decreto legge 18/2020, non è possibile fruire del congedo COVID-19.
Congedo parentale: il congedo COVID-19 è incompatibile con la fruizione per lo stesso giorno e per lo stesso figlio, del congedo parentale ordinario da parte dell’altro genitore. In buona sostanza, entrambi i genitori non possono fruire per lo stesso giorno e lo stesso figlio dei due congedi (COVID-19 e ordinario).
Cessazione del rapporto di lavoro: il congedo non può essere fruito una volta cessato il rapporto di lavoro, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo.
Ammortizzatori sociali: il congedo non può essere fruito se l’altro genitore è fruitore di ammortizzatore sociale, come stabilito dalla norma. Nel messaggio l’Inps precisa, però, che l’incompatibilità si verifica limitatamente ai giorni in cui vi sia un genitore sospeso per l’intera giornata (c.d. zero ore). Di contro in caso di riduzione dell’orario di lavoro, in cui il genitore continua ad avere una residua prestazione lavorativa, il congedo può essere richiesto dall’altro genitore.
La redazione
Inps messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020
Incompatibilità per la fruizione del congedo COVID-19