Il quesito sollevato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri sulla formazione obbligatoria del preposto in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.
La figura del preposto
La figura del preposto è stata definita nel primo decreto in tema di sicurezza e salute sul lavoro, all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008: “è colui che in virtù delle proprie competenze e nei limiti del potere che gli è stato attribuito sovrintende all’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute”.
Sulla carta è descritto un ruolo importante, il collaboratore a stretto contatto con il datore di lavoro: insieme devono mettere in pratica le misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
“In virtù della sua importanza, è necessario che riceva la giusta formazione in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Modalità e contenuti sono definiti dagli accordi in sede di Conferenza Stato – Regioni” cita la norma.
Il caso
Ma la formazione del preposto quali tempi deve avere? Questo il tema sollevato dall’ordine professionale attraverso l’interpello n. 6 del 2024 con cui chiedeva alcuni chiarimenti sul tema.
La risposta del ministero del Lavoro all’interpello
E’ la commissione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a scrivere il parere al quesito sollevato dall’Ordine degli Ingegneri.
“Poiché i contenuti e le modalità di formazione sono attualmente disciplinati dall’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 2011, fino alla conclusione e all’approvazione del nuovo testo dovrà considerarsi valida la previsione quinquennale dell’obbligo formativo”.

