Interpretazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro. Che importanza ha il ”preposto”?
Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 4/2024 con i quesiti avanzati dalla Camera di Commercio di Modena sulla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 introdotta dalla Legge n. 215/2021.
Nello specifico, l’obiettivo della Camera era far chiarezza sul ruolo svolto dalla figura del preposto in un’attività di appalto e, in particolare, comprendere se in questi casi:
– Debba esserci necessariamente un preposto;
– Questo debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente;
– Debba necessariamente individuarsi il preposto anche in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore.
In risposta al primo e al terzo punto, la Commissione di settore richiama un precedente interpello (n. 5 del dicembre 2023), e precisa che dal disposto normativo emerge chiaramente la volontà del legislatore di dare rilievo alla figura del preposto in funzione di garante. Si presuppone a logica la necessaria individuazione della figura.
Risulta a questo punto conseguente affermare che nelle ipotesi in cui nell’impresa sia presente un solo lavoratore, quest’ultimo non possa svolgere le funzioni di preposto che, al contrario, dovranno inevitabilmente essere assolte dal datore di lavoro.
Per ultimo, in relazione all’importanza che viene data alla figura del preposto, la Commissione precisa che nelle ipotesi di appalto e subappalto, spetta al datore di lavoro “indicare al datore committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti […]”
Fonte: Interpello n.4/2024