Con il messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assegno di solidarietà, nell’ambito del Fondo integrazione salariale, con specifico riferimento alla natura dei termini relativi alla presentazione dell’istanza telematica ed alla riduzione dell’attività lavorativa.
Nello specifico, l’Istituto ha chiarito che il termine di sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale, per l’invio dell’istanza telematica ha natura ordinatoria e non perentoria.
Stesso discorso per la riduzione dell’attività lavorativa, che dovrebbe avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’Inps ricorda, inoltre, che è lo stesso Ministero del Lavoro a ritenere che l’assegno di solidarietà possa essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda, tenuto conto della mancata previsione di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva dell’istanza (nota prot. 1502 del 3 marzo). Tale termine, ricorda il Ministero del Lavoro,è da considerarsi il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.
Pertanto, precisa l’istituto, saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva dell’istanza il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.
Fonte: Inps