Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali – chiarimenti. Con circolare n. 77 del 26 maggio 2021, l’Inps, fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, gli adempimenti procedurali e le modalità di composizione del flusso uniemens.
In particolare, l’Istituto precisa che tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà sono quei datori di lavoro del settore appartenente alle attività professionali aventi i codici ATECO individuati nell’allegato 2 della circolare suddetta.
Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.