Con la nota n. 20535/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto ad un quesito riguardante l’ esenzione Imu (ex art. 1 c. 13, L. 208/2015) per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, proprietari o comproprietari dei terreni coltivati dall’impresa agricola di cui è titolare un altro membro della famiglia.
Il Ministero, rispondendo al quesito, ha chiarito che per fruire dell’ esenzione imu devono essere soddisfatti i seguenti due requisiti:
- il coadiuvante deve essere in possesso del terreno agricolo condotto (requisito oggettivo);
- il coadiuvante deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto ed essere iscritto nei relativi elenchi previdenziali (requisito soggettivo).
Nella stessa nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che l’esenzione di cui al comma 13 dell’articolo 1 L. 208/2015 spetta nel caso in cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali abbiano costituito una società di persone a cui hanno dati in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che continuano a coltivare in qualità di soci.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze