Con il messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016, l’Inps informa che a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende del settore edile potranno inoltrare l’istanza per accedere alla riduzione contributiva nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
L’Istituto specifica che, con riguardo alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, occorre fare riferimento ai criteri illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.
L’Inps ricorda, inoltre che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
La riduzione contributiva è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
Le domande dovranno essere inviate telematicamente tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Il codice 7N che sarà attribuito alle suddette aziende avrà valenza da agosto a dicembre 2016.
Fonte: Inps