29 Settembre 2023

Notizie dal Mondo del lavoro, previdenza e fisco

Certificazione Unica 2016 (CU): la nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie”

Le novità della Certificazione Unica 2016  riguardano anche le modalità di compilazione della stessa in caso di operazioni societarie straordinarie che, a parte alcune particolarità, si basano fondamentalmente su quelle del modello 770 semplificato del 2015.

Quello che salta subito all’occhio, oltre ai nuovi punti da 531 a 535 (che riprendono, a parte il nuovo punto 532, l’impostazione del 770 semplificato 2015), è la presenza della sezione “casi particolari operazioni straordinarie”  sia nella comunicazione dati lavoro dipendente (punti 571 e 572), che in quella per il lavoro autonomo (punti 71, 72 e 73).

Queste nuove sezioni della Certificazione Unica hanno sostituito il punto “Codice fiscale del sostituto d’imposta (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)” presente in alto nelle Comunicazioni dati lavoro dipendente e quelle per il lavoro autonomo del modello 770/2015.

La nuova sezione, con riferimento alla comunicazione dati lavoro dipendente interessa, quindi, i casi di operazioni societarie straordinarie con o senza estinzione del sostituto d’imposta. Prendiamo in considerazione alcune ipotesi.

In presenza di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto le modalità di compilazione variano a seconda del soggetto che ha effettuato le operazioni di conguaglio.

Nello specifico, nel caso in cui le stesse siano state state effettuate dal sostituto estinto il dichiarante deve indicare il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 571 “codice fiscale” e non barrare il punto 572 “Vedere istruzioni”.

Si ricorda che in questo caso occorre utilizzare l’annotazione con il codice GI, con lo scopo di evidenziare il fatto che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal dichiarante, quest’ultimo non deve compilare nessuno dei punti presenti nella nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie”.

Nell’ipotesi di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d’imposta, il soggetto cedente deve barrare il punto 572  e non deve riportare nulla nel punto 571, mentre il cessionario deve, praticamente, ignorare la sezione.

Con riferimento alla certificazione dati lavoro autonomo, ci ritroviamo, nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie”, con tre nuovi punti: il 71 , il 72 ed il 73. Questi nuovi campi sono stati predisposti per le ipotesi di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo sostituto.

Fondamentalmente, questi campi, accolgono il codice fiscale del sostituto estinto nel caso in cui quest’ultimo abbia rilasciato la certificazione unica.

 

 

 

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