La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17371 del 1° settembre 2015 ha affermato che il patto di prova deve ritenersi invalido quando il datore di lavoro appaltatore, che subentra alla precedente azienda, riassume il lavoratore con le stesse mansioni, se così è stabilito dal contratto collettivo di settore.
Inoltre, secondo gli ermellini non rileva che, nel contratto individuale di lavoro stipulato col datore subentrato nell’appalto, le stesse mansioni vengano diversamente denominate.
Nel caso di specie, la società (subentrata in un appalto) ha licenziato, per mancato superamento del periodo di prova, una dipendente che aveva in precedenza riassunto con patto di prova.
I giudici hanno però dichiarato l’invalidità del suddetto patto, in quanto il contratto collettivo di settore poneva l’obbligo, gravante sull’impresa subentrante, di assumere il personale dell’impresa cessata nelle stesse mansioni e senza patto di prova.
Fonte: Corte di Cassazione