Con la sentenza 841/2018, la Corte di Appello di Venezia, allineandosi con la Sentenza della Corte di Giustizia UE 595/2014, ha stabilito che è da considerarsi discriminatorio il comportamento del datore di lavoro che non conteggia, ai fini dell’avanzamento di carriera automatico previsto all’interno del contratto collettivo applicato, i periodi di fruizione del congedo di maternità e di quello parentale.
Nello specifico la Corte ha affermato che “alla fine del periodo di congedo per maternità la donna abbia diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza”.
Fonte: Corte d’Appello