La Corte Costituzionale con la sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 co. 5 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non consentiva anche al figlio non convivente di prendersi cura del genitore gravemente disabile.
Con la sentenza è stato, quindi, riconosciuto il diritto del figlio (anche non convivente) di poter assistere un genitore gravemente disabile. Tale diritto è riconosciuto al figlio quando mancano tutti gli altri soggetti legittimati ad usufruire del beneficio.
La Corte fissa, però due importanti paletti: innanzitutto, nell’ottica di garantire una continuità di tipo affettivo tra il genitore e il figlio, è necessario che tra questi vi sia stata una precedente convivenza. In secondo luogo il figlio non convivente, una volta ottenuto il diritto ad usufruire del congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza con il genitore per poterlo assistere al meglio.
Fonte: Corte Costituzionale