22 Ottobre 2024

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Circolare 109/2022: la disciplina del FIS

Circolare 109/2022: la disciplina del FIS. Per trattamento di integrazione salariale si intende l’importo corrisposto dall’Ente previdenziale (o dall’Ente bilaterale) in caso di contrazione dell’attività lavorativa a seguito di crisi aziendale.                                              

La disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS), istituito dall’art. 29 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, è stata da poco specificata con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

La presente circolare indica le modifiche introdotte dal D.M. n. 33/2022, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno per le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie, richiedibile da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti.

Le specificazioni dettate dalla circolare si dividono in più parti:

1) Riorganizzazione aziendale. In questo caso il fondo di integrazione salariale viene assegnato a quei datori di lavoro allo scopo di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, al fine di svolgere un procedimento di efficienza tecnologica, rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale, ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Il datore di lavoro che vuole accedere ai fondi del FIS deve farne richiesta all’INPS. Per questo, il soggetto richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione, oppure di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale (Art 2 co 1. circolare 109).

Nella domanda devono essere indicati anche elementi in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione riguardanti l’unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo.

Il FIS per la riorganizzazione aziendale non prevede grandi gruppi di licenziati, bensì prevede che il programma sia volto al recupero occupazionale. Per questo motivo ci sarà bisogno della percentuale di lavoratori sospesi che, a fine procedimento, rientreranno in azienda anche con un ruolo differente.

2) Crisi aziendale. Il comma 2 dell’articolo 2 del D.M. n. 33/2022 ha aggiunto l’articolo 2-bis, rubricato: “Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale crisi”.

Per approvazione dei programmi di crisi aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:

  • il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi;
  • Il datore di lavoro deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.
  • Il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale.

Infine, la crisi aziendale, ci dice la circolare, può derivare da elementi esterni all’azienda e per questo motivo il datore di lavoro dovrà indicare quali sono gli elementi che hanno provocato questa crisi, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi.

Infine, anche in questo caso il datore di lavoro dovrà illustrare il piano di risanamento che si intende intraprendere al fine di mantenere i livelli occupazionali.

Circolare 109/2022: la disciplina del FIS.

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