Chiarimenti ministeriali sulle partite IVA

Preme innanzitutto ricordare che la Riforma Lavoro, introducendo il nuovo articolo 36bis, si prefigge di evitare utilizzi impropri delle collaborazioni con partita IVA, introducendo una presunzione in forza della quale il rapporto si considera di collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni:

  1. Che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi
  2. Che il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi
  3. Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

Qualora l’utilizzo della partita IVA venga considerato improprio la prestazione lavorativa verrà ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa, con l’ulteriore conversione in un rapporto di lavoro subordinato allorché non sia stato individuato uno specifico progetto.
In merito alla prima presunzione relativa alla durata della collaborazione, il Ministero precisa che tale periodo è individuato nell’ambito di ciascun anno civile con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre e che il massimale annuo da non superare per evitare il disconoscimento della collaborazione autonoma sia di 241 giorni, anche non consecutivi, considerata la durata mensile convenzionale pari a 30 giorni.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo derivante dalla collaborazione, il Ministero precisa che per l’individuazione della soglia dell’80% si debbano considerare esclusivamente i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome e comunque fatturati a prescindere dal loro effettivo incasso. A differenza del parametro della durata, in questo caso il legislatore parla di “anni solari” con riferimento a due periodi di 365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile.

Per quanto riguarda infine il presupposto della postazione fissa, la circolare ministeriale evidenzia che per questa debba intendersi anche una postazione non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore.
Indipendentemente dalla realizzazione dei presupposti sopra indicati, i commi 2 e 3 dell’articolo 69bis prevedono che non operi la presunzione di sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero capacità tecnico – pratiche conseguite nell’esercizio concreto dell’attività e, ancora, qualora la prestazione sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo di lavoro autonomo non infreiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Concludendo l’esame delle ipotesi in cui la presunzione di esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non opera, l’articolo 69bis prevede il caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta nell’esercizio di attività professionali che richiedono l’iscrizione ad un Ordine professionale.

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