In data 5 giugno 2024 la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) ha sottoscritto insieme a Legacoop Produzione e Servizi, a Confcooperative Lavoro e Servizi e l’Agci-Servizi Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL pubblici servizi, scaduto in data 31 dicembre 2021.
L’accordo di rinnovo avrà effetto a decorrere dal 1° giugno 2024 per i dipendenti da aziende operanti nel settore dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo e sarà valido fino al 31 dicembre 2027.
Tra le novità principali, l’ampliamento della sfera di applicazione del CCNL alle aziende addette al banqueting (preparazione, confezionamento, somministrazione pasti e bevande), una nuova classificazione dell’inquadramento del personale e l’introduzione di nuovi minimi tabellari.
In particolare, l’accordo prevede 5 tranches di aumento a partire da giugno 2024 fino a dicembre 2027 con un incremento retributivo pari a 200 euro per il quarto livello, distribuito come di seguito:
- 50,00 € a partire dal 1° giugno 2024;
- 40,00 € a partire dal 1° giugno 2025;
- 40,00 € dal 1° giugno 2026;
- 30,00 € dal 1° giugno 2027;
- 40,00 € dal 1° dicembre 2027;
L’accordo prevede, inoltre, che il premio di risultato previsto all’articolo 13 del CCNL venga “assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo a quello previsto dal CCNL” riconosciuto in data successiva al 1° giugno 2024.
Tuttavia, ove non vengano definiti accordi in materia entro il 31 ottobre 2026 e sempre che siano assenti situazioni di crisi economiche o eventi naturali estremi, il datore di lavoro sarà chiamato ad erogare, per ciascun livello e con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:
- Per i livelli A e B: euro 186,00;
- Per i livelli 1, 2, 3: euro 158,00;
- Per i livelli 4 e 5: euro 140,00;
- Per i livelli 6S, 6 e 7: euro 112,00;
Alternativamente, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda potrà destinare la somma di 140,00 € a strumenti welfare, fatta salva comunque la possibilità dei lavoratori di destinare le somme di cui sopra al Fondo Fon.Te.