27 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

CCNL Commercio. Il rinnovo del contratto, finalmente

Dopo più di quattro anni è arrivato il rinnovo del ccnl del settore commercio terziario, della distribuzione e dei servizi. Era atteso e necessario.

Il rinnovo interessa oltre 3 milioni di lavoratori e prevede, a regime, un aumento di 240 euro per il quarto livello contrattuale.

Sottoscritto dalle parti sindacali (CGIL, CISL, UIL) e dall’associazione datoriale (Confcommercio), l’accordo prevede numerose novità, sia sul piano retributivo, sia sul piano normativo.

L’accordo siglato il 22 marzo 2024 avrà validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 per la parte normativa.

Le novità del ccnl commercio: profilo economico

Novità tanto attese dai 3 milioni di lavoratori ai quali è applicato il CCNL commercio sono quelle retributive. Da questo punto di vista, le parti hanno previsto un aumento dei minimi retributivi e la corresponsione di un importo a titolo di “una tantum”.

I totali degli aumenti retributivi, per livello ed erogati nei 4 anni in 6 scadenze, sono i seguenti:

LIVELLOTOTALE
Quadro416,67
I375,34
II324,67
III277,50
IV240,00
V216,83
VI194,66
VII166,66

Per compensare il lungo periodo di carenza contrattuale, le Parti integrano quanto già previsto con il Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022, e prevedono l’erogazione – ai lavoratori in forza al 22/03/2024 – di un importo una tantum in due tranche uguali.

Gli importi, alle scadenze riportate, per ogni livello, sono i seguenti:

LIVELLO01/07/2401/07/25
Quadro303,81303,81
I273,67273,67
II236,73236,73
III202,34202,34
IV175,00175,00
V158,11158,11
VI141,95141,95
VII121,53121,53

Sul punto, le Parti nell’accordo sottolineano che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali dovranno essere considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum. Pertanto, gli importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbibili, fino a concorrenza, dall’una tantum.

Ulteriori novità: profilo normativo

In ottemperanza alle ultime modifiche apportate all’art. 19, c. 1 del D.Lgs. 81/2015, nell’accordo sono individuate le causali contrattuali alle quali poter ricorrere per la stipula di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi.

Le causali sono ben dettagliate per soddisfare le esigenze del settore, in particolare riguardano i seguenti periodi o casi specifici:

  • i saldi;
  • le fiere;
  • le festività natalizie;
  • le festività pasquali;
  • la riduzione impatto ambientale;
  • il terziario avanzato;
  • la digitalizzazione;
  • le nuove aperture;
  • l’incremento temporaneo.

Le Parti hanno inoltre dato facoltà alla contrattazione collettiva di secondo livello di individuare ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, verificare che le opportunità di lavoro nei suddetti casi previsti dal CCNL possano essere finalizzate ad incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale ed individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati a partire da 7 giorni precedenti la manifestazione/fiera/evento fino ai 7 giorni successivi.

Nell’accordo, poi, si pone attenzione alle nuove figure professionali esistenti, legate ad esempio al mondo delle ICT, della pubblicità, del marketing e della comunicazione, intervenendo sulla classificazione del personale ed inserendo i nuovi profili professionali.

Tenendosi al passo delle previsioni normative tempo per tempo vigenti, le Parti sociali aggiornano le previsioni contrattuali e valorizzano la parità di genere e l’importanza della distribuzione dei carichi familiari.

Ad esempio, i congedi parentali, che in precedenza dovevano essere richiesti con un preavviso di almeno 15 giorni, potranno essere richiesti con un preavviso di 5 giorni.

Viene anche introdotta una disciplina dettagliata sui congedi per donne vittime di violenza di genere, stabilendo che il periodo di fruizione sia considerato per l’anzianità di servizio, la maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.

Sul fronte dell’assistenza sanitaria integrativa, l’accordo prevede un aumento dei contributi mensili obbligatori a carico azienda: dal 1° Aprile 2025, la quota mensile a favore del Fondo Est è incrementata di 3 euro e la quota annuale a favore della Qu.A.S. di 20 euro.

In ultimo, con l’Appendice all’accordo, è recepito il Protocollo nazionale sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021.

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